Dalle ore 14.00 del 7 aprile 2020, anche i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 potranno presentare domanda per ottenere l’indennità di 600 euro, già prevista per altre categorie di lavoratori.
Si tratta in pratica di tecnici e sportivi non professionisti che collaborano con Federazioni sportive nazionali, con l’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), con Enti di promozione sportiva o con Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro Coni. Visto il richiamo all’art. 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si raccomanda a tutti i potenziali beneficiari di:
- inviare l’sms con la massima tempestività al n. 339.9940875 indicando il proprio codice fiscale;
- leggere con attenzione la circolare inviata oggi (6 aprile 2020) da Sport e Salute e di seguito riportata;
- consultare, in caso di dubbio, le FAQ pubblicate sempre da Sport e Salute.
Circolare 6 aprile 2020 emanata da Sport e Salute
In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale.
Vi diamo intanto alcune informazioni essenziali.
TERMINI
Le richieste possono essere presentate entro il 30/04/2020.
PRIORITÀ PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE
È espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi sportivi complessivamente superiori a 10.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale al numero che verrà comunicato da martedì 7 aprile 2020 sul sito (www.sportesalute.eu) e sui canali istituzionali di Sport e Salute. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
- la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge Cura Italia;
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il reddito di cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
REQUISITI OGGETTIVI DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE
Il rapporto di collaborazione per cui presenta la domanda:
- deve essere con Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate nonché con società e associazioni sportive dilettantistiche; si sottolinea che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
- doveva esistere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge);
- non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
DICHIARAZIONI E DOCUMENTI
Le autocertificazioni verranno fatte direttamente sulla piattaforma, ai sensi del DPR 445/2000.
Attenzione: si ricorda che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata con successivi controlli e, in caso di riscontri negativi, potranno esserci conseguenze sotto il profilo penale. In forza dell’obbligo di dichiarare la verità imposto dal DPR 445/2000, chi fa una dichiarazione non veritiera o mendace commette un reato.
Dovranno invece essere allegati, sempre sulla piattaforma, i seguenti documenti:
- copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
- copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
- solo in assenza dei documenti di cui al punto 2., copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.
CONSIGLI UTILI
Ecco alcuni consigli utili per prepararsi al meglio:
- caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
- avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: codice fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
- disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
- accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co. co. co. iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presti la collaborazione;
- verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del Coni;
- verificare, se collabori con una Federazione sportiva, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal Coni.
L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.
Come fotografare/scansionare un documento
Consulta qui la guida alla presentazione della domanda